Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono attribuiti per l'assunzione delle seguenti categorie di cittadini residenti nel quartiere S. Elia di Cagliari:

          a) soggetti iscritti negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego con la qualifica di inoccupati o disoccupati, residenti da almeno due anni nel quartiere;

 

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          b) ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni;

          c) condannati in regime di semilibertà;

          d) condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

      2. Il datore di lavoro che intende usufruire dei contributi di cui al comma 1 non deve avere nella sua azienda personale posto in cassa integrazione guadagni straordinaria né avere effettuato riduzioni dell'organico nell'anno precedente la richiesta di assunzione dei soggetti di cui al medesimo comma 1.